RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI A MISURA
- Art. 37 stabilisce che “(…) 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole (…).”
- Art. 30 stabilisce che “(…) 4. Per le utenze eventualmente ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del sessanta per cento (60%). La riduzione opera per la quota fissa e la quota variabile (limitatamente a TV1 se applicata).

UTENZE DOMESTICHE
- Art. 29 stabilisce che “(…) 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nella misura del venti per cento (20%) per la quota fissa e la quota variabile (limitatamente a TV1 se applicata) nelle seguenti ipotesi:
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale non continuativo, ma ricorrente: (…)
2. Le riduzioni tariffarie (…) a richiesta e decorrono dall’anno successivo a quello dell’istanza, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio/detenzione, possesso o variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione stessa. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- Art. 30 stabilisce che “(…) 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche, se in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), possono accedere ad una agevolazione annua del 20% sulla sola parte variabile della tariffa (limitatamente a TV1se applicata) della categoria relativa alle abitazioni private nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico dei rifiuti organici e degli scarti verdi dei giardini, mediante utilizzo di un composter secondo le indicazioni individuate e regolamentate dal gestore del servizio. 2. Requisito fondamentale per usufruire della agevolazione è dotarsi della compostiera e disporre nella propria abitazione, su territorio comunale, di giardino, di orto o di parco, dalla superficie minima scoperta e non pavimentata di mq. 50, in quanto necessari per praticare il compostaggio e per avere la possibilità di utilizzare il compost prodotto. Restano esclusi dalla riduzione i condomini (…).”
- Art. 33 stabilisce che “(…) 1. ln presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune può istituire un fondo e sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente alle utenze domestiche residenti dove è stata stabilita la residenza anagrafica. 2.Dette agevolazioni ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/2009 saranno accordate sulla base dei criteri che verranno definiti con atto della Giunta Comunale (…).”
- Art. 35 stabilisce che “(…) 1. Sono previsti incentivi economici per gli intestatari della TARI iscritti nelle utenze domestiche che conferiscono bottiglie in plastica presso gli eco-compattatori installati sul territorio comunale. Per l'ottenimento dell'incentivo i cittadini interessati dovranno esibire, ogni volta che conferiranno i rifiuti nei suddetti eco-compattatori, la "Tessera Sanitaria" magnetica dell'intestatario della TARI (…).”


UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 28 stabilisce che “(…) 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile (limitatamente a TV1 se applicata), del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 150 giorni nell’anno solare.
- Art. 34 stabilisce che “(…) 1. Vengono esentate dal tributo Tari a misura tutte le attività commerciali che dismetteranno dai propri locali macchinari per gioco d'azzardo e slot rnachine. L'esenzione verrà riconosciuta per i tre anni successivi.
- Art. 36 stabilisce che “(…) 1. Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l'indice di utilizzo medio della struttura dell'anno solare, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore ai limiti sotto riportati, hanno diritto alla riduzione del tributo, determinata come segue:
a. percentuale inferiore o pari al 30%: riduzione 75%;
b. percentuale superiore al 30% fino al 50%: riduzione 65%;
c. percentuale superiore al 50% fino al 70%: riduzione 50%;
d. percentuale superiore al 70% fino al 90%: riduzione 20%.
La riduzione di cui al comma precedente opera nella parte fissa e nella parte variabile (TV1). 2. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente, la tariffa applicata deve essere quella corrispondente alla categoria relativa ad attività di struttura ricettiva così come definita in sede di approvazione delle tariffe TARI annuali (7. Alberghi con ristorante - 8. Alberghi senza ristorante) (…)”