RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI
- Art. 16 stabilisce che “(…) 2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.” (…)
UTENZE DOMESTICHE
- Art. 18 stabilisce che “1(…) a) Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, spetta la riduzione della tariffa di 2/3.
b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero 30%”.
c) Per le utenze a disposizione, da soggetti residenti nel Comune e non, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, le tariffe sono ridotte del 30%. In caso di concessione in uso di una sola porzione del locale/fabbricato, per la superficie residua rimasta a disposizione del proprietario, si applica la riduzione del 30%.
- 2. “Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato (…)”.